Imposta di donazione: Cosa dice la legge, rivolgersi a un notaio

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IMPOSTA DI DONAZIONE

L’imposta di donazione è una tassa governativa obbligatoria che si applica qualora si decida di trasferire a titolo gratuito delle proprietà o dei contanti liquidi, così come altri diritti statali e di possedimento, ad altre persone in vita. In particolare, i beni soggetti a questa imposta sono, a grandi linee: i beni immobili; i beni mobili di ogni tipo; le azioni e le quote di partecipazione a società statali e privati, così come di aziende, grandi o piccole che siano, a patto che abbiano sede legale, l’amministrazione o come luogo di operatività principale il suolo italiano; le obbligazioni e gli altri titoli equivalenti, come i titoli di Stato; poi, i crediti, le cambiali, gli assegni e tutto ciò che può essere emesso da un istituto bancario certificato; infine, le liberalità indirette, ossia atti particolari che profilano una donazione non formalizzata, come il pagamento di un debito.

In ogni caso, il calcolo dell’imposta è previsto per le imposte delle successioni e delle franchigie, ovvero – in ambito giuridico – a delle soglie di denaro entro le quali il pagamento dell’imposta non è più obbligatorio.

Ad esempio, fra coniugi e parenti in linea retta, cioè figli, genitori, ascendenti e discendenti, la franchigia oscilla sui 1.000.000€ di valore d’eredità, mentre per i fratelli e sorelle, quest’ultima s’aggirerà più o meno ai 100.000€.

Tutti gli altri soggetti sono esenti dalle detrazioni di franchigia.

come funziona un imposta di donazione

Rivolgersi a un notaio per effettuare un’imposta di donazione

L’imposta di donazione dev’essere effettuata e redatta secondo un modulo ufficiale, e cioè per via di un atto pubblico posto davanti al notaio che redige lo stesso; quest’ultimo, poi, avrà compito di registrare il medesimo atto all’Ufficio delle Entrate competente, che sia della regione, della provincia o del comune; il notaio, dunque, provvederà al versamento della sedicente imposta di donazione, insieme all’imposta di registro qualificante, per una misura fissa di circa 170€ – tale somma è aumentata a più o meno 200€, con decorrenza al 1 Gennaio 2014.

Nel caso più particolare in cui la donazione di cui si sta negoziando l’imposta sia una proprietà immobiliare di qualsiasi tipologia, allora al momento del versamento all’Agenzia delle Entrate saranno dovute anche alcune imposte ipotecarie e catastali nelle misure, rispettivamente, del 2% e dell’1%, che equivalgono a circa 50€.

Cosa dice la legge sulle imposte di donazione

La piattaforma web dell’Agenzia delle Entrate, nella Guida per gli Atti Notarili, alla parte V, riguardante le donazioni e altri atti a titolo gratuito, sottolinea, al punto 5.1, i lineamenti dell’imposta sulle successioni e donazioni; riportiamo di seguito il paragrafo integrale, pur sempre consultabile sui portali ufficiali del Governo e dell’Agenzia delle Entrate stessa.

«Gli atti di donazione, ai sensi dell’articolo 55 del TUS, sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del Testo Unico sull’imposta di registro (TUR) concernenti gli atti da registrare in termine fisso. L’imposta di cui trattasi non è dovuta, come chiarito al paragrafo 6.3, non deve essere corrisposta per la registrazione degli atti che contengono esclusivamente una o più disposizioni donativi, di valore inferiore alla franchigia.

Con la circolare 7 ottobre 2011, n. 44 è stato, infatti chiarito che per la registrazione degli atti che contengono esclusivamente una o più disposizioni donativi, di valore inferiore alla franchigia, non deve essere corrisposta l’imposta di registro.

Il rinvio operato dall’articolo 55, comma 1, del TUS alle disposizioni del testo unico dell’imposta di registro, deve intendersi riferito esclusivamente alla procedura di registrazione.

Salvo i casi in cui si applica in misura fissa (art. 59 del TUS), l’imposta è determinata applicando le aliquote indicate nella tabella sotto riportata, differenziate in funzione del grado di parentela esistente tra il beneficiario e il disponente.»

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