Atto di donazione e revoca: Cosa c’è da sapere

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Di cosa si tratta e come avviene un atto di donazione

Per atto di donazione, si intende un trasferimento di proprietà di un oggetto, o più in generale, un bene patrimoniale (che può essere un immobile, un’auto, del denaro, un oggetto di valore, un oggetto qualsiasi, ecc), o un proprio diritto ad un’altra persona, chiamato donatario, senza che vi sia alcuna prestazione in cambio.

La motivazione per cui in genere si sceglie di effettuare una donazione è legata a questioni affettive ed è costituita dalla spontanea volontà del donante di arricchire l’altra parte contrattuale, senza corrispettivo, e con il conseguente impoverimento di sé.

Per concretizzare un atto di donazione è necessario recarsi presso una sede notariale, in modo da poter eseguire il tutto tramite atto pubblico; questo farà in modo da ufficializzare la donazione che altrimenti risulterebbe nulla.

atto di donazione

La revoca: Casi e cause

Di norma la revoca di un atto di donazione in seguito ad accettazione, non è ammessa dalla legislazione, poiché è moralmente scorretto pretendere la restituzione delle liberalità.

Esistono però dei casi particolari in cui la legge ammette la revoca della donazione effettuata.

Le principali possono avere luogo da inconvenienti interpersonali o possono essere scatenate da litigi o cause di forza maggiore.

In ogni caso è bene sapere come affrontare la questione in modo civile e organizzarsi di conseguenza per saper gestire i moduli e le varie scartoffie in modo corretto.

La revoca di un atto di donazione – e degli atri di liberalità v. art. 809 c.c -, può essere concessa solo ed esclusivamente in due casi previsti dall’art. 800 del codice civile, a particolari condizioni e può essere richiesta sia dal donante che dai suoi eredi:

  • in caso di ingratitudine da parte del ricevente;
  • in caso di sopravvenienza di figli del donante.

Il primo caso prevede però delle condizioni specifiche, riportate dall’art. 801 c.c., il quale recita che la revoca per ingratitudine può essere chiesta quando il donatario – colui a cui è fatta la donazione:

  • ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo; ovvero abbia commesso contro di loro un fatto al quale si applicano le disposizioni sull’omicidio (es.: istigazione al suicidio di minore di anni 14), oppure li abbia denunciati infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;
  • si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante, ritenendo l’ingiuria grave non solo quella prevista dall’art. 594 c.p. ma anche quando abbia trattato in maniera offensiva il donante, ne abbia offeso il decoro etc;
  • ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui;
  • gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 e 436 c.c.

Nel caso di sopravvenienza di figli, le richieste di revoca possono essere effettuate secondo alcune condizioni in situazioni particolari, ai sensi dell’art. 803 c.c.:

  • per quanto riguarda le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, esse possono essere revocate con la sopravvenienza, esistenza o discendenza dei suddetti;
  • per le donazioni eseguite in seguito al riconoscimento di un figlio, si può richiedere la revoca a patto che si dimostri di non essere al corrente dell’esistenza del figlio al momento della donazione;
  • nelle circostanze di figli dei donanti concepiti durante il momento della donazione, la revoca delle liberalità è anche in questo caso possibile.

Nel caso in cui dovesse venire a mancare il figlio o discendente del donante, l’azione della revoca non sarà più proseguibile.

È bene essere a conoscenza però, che non tutti gli atti di liberalità possono essere oggetto di revoca. Ne sono escluse ex art. 809 c.c. le donazioni rimuneratore, quelle non soggette a collazione ex art. 742 c.c. e quelle fatte in occasione di un determinato matrimonio.

 

Come procedere per revocare una donazione

Quali sono, dunque, le pratiche legali e burocratiche da svolgere per richiedere la revoca di una donazione?

Le procedure da effettuare, vanno eseguite tramite atto pubblico, ovvero con la presenza di un notaio.

Le spese sono diverse, tra cui tasse, imposte ed onorario del notaio ed i costi variano in base al valore dei beni oggetto della revoca.

Ad esempio, per un immobile del valore di 300mila euro, le spese si aggirano intorno ai 3mila euro.

I termini per ottenere la revoca di una donazione variano in base ai diversi casi:

  • se il donante, o i suoi eredi, vengono a conoscenza del fatto scatenante la revoca in una determinata data, il termine ultimo per presentare la richiesta di revoca è la fine dell’anno medesimo in cui essi apprendono e dimostrano le cause che hanno condotto alla revoca;
  • se, invece, la causa della revoca è l’omicidio volontario del donante o egli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine ultimo per presentare la richiesta di revocazione è prorogato ad un anno dall’apprendimento delle cause scatenanti.
  • in caso di sopravvenienza di figli, l’azione di revoca deve essere presentata entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio (o discendente), o della notizia dell’esistenza del figlio (o discendente), o, da ultimo, dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.

 

Cosa è tenuto a fare il donatore

Nel momento in cui la richiesta di revoca della donazione va in porto, il donatario in questione sarà tenuto alla restituzione dei beni ad lui precedentemente conferiti, senza possibilità di contestazione.

La revoca, difatti, quale iniziativa “a senso unico”, non necessita di alcuna dichiarazione da parte del destinatario, secondo il diritto potestativo del donante che conferisce egli il potere di togliere efficacia alla donazione nei casi da essa previsti.

Nell’eventualità in cui il donatario ha alienato i beni donati, egli, o i suoi eredi, si faranno carico di restituire una somma in denaro pari al valore dell’oggetto donato e dei guadagni da esso ricavati; in questo scenario, la legge si è premurata di tutelare gli interessi di terzi che abbiano acquistato diritti sui beni oggetto della donazione.

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