Le discipline della tassazione nazionale sono complesse e articolate; talvolta, si declinano in così tante imposte, tributarie, tasse assurde ricavate da leggi e decreti risalenti a decenni fa: districarsi nel confusionario mondo della tassazione può, di conseguenza, risultare un processo piuttosto difficile, soprattutto se non si è particolarmente ferrati in materia giuridico-economica. Nella fattispecie dei problemi che si configurano all’interno del suddetto ambiente, sorge, fra le tante, la tassa di scopo, cioè un’imposta relativa alle amministrazioni comunali competenti.
Ma, in effetti, che cos’è la tassa di scopo? Quali vantaggi e svantaggi declinano i decreti legislativi che l’hanno introdotta e, soprattutto, quanto si paga?
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L’istituzione della tassa di scopo
La cosiddetta tassa di scopo nasce attraverso l’emanazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano della Legge Finanziaria dell’anno legale 2007, in cui sono disciplinate le nuove normative in merito alla materia di tassazione fra i comma che spaziano dal 145 al 151, ognuno dei quali prevede che, a partire dall’inizio dell’anno legale sopraindicato, le amministrazioni comunali possano deliberare l’istituzione di un’imposta il cui fine risiede nella realizzazione di opere pubbliche di interesse comune all’interno del territorio comunale. Tali opere, per specificità, sono determinate, in termini di natura e classificazione, da una serie di fattori: inanzitutto la tipologia di opera stessa che s’intende realizzare; l’ammontare della spesa da finanziare; l’aliquota dell’imposta prefissata dal comune selezionato; le modalità con cui i versamenti del pagamento della tassa sono stati svolti; e, infine, il mondo riguardante le esenzioni, le riduzioni e le detrazioni a favore di determinati individui che – per merito o reddito – godono di certe agevolazioni. In particolare, i cittadini del comune che percepiscono un reddito annuale inferiore ai 20.000€, sono esenti dal pagamento della tassa.
I comma 145, 147, 148, 150 e 151 della Legge
Come abbiamo in precedenza accennato nel paragrafo precedente, la tassa di scopo è regolamentata e stabilita giuridicamente dai comma che vanno dal 145 al 151 della Legge 296 del 2006, meglio conosciuta come la Legge Finanziaria del 2007. Di seguito vi riportiamo il testo integrale dei comma che più sono rivelanti in materia.
“145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.
- L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
- Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
- Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al 30% dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
- Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.”.