Imposta sostitutiva mutuo a tutto tondo

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Imposta sostitutiva mutuo

Cos’è l’imposta sostitutiva del mutuo e perché è così importante? Con “imposta sostitutiva” s’intende, sotto l’aspetto economico, l’applicazione di stipula di mutui, di finanziamenti, di prestiti e quant’altro, che siano a breve, medio o lungo termine, su tutti i contratti concordati fra un ente agevolante e il piccolo consumatore.

Ognuna di queste imposte prevede che i finanziamenti siano superiori ad almeno 18 mesi: la sua funzione, d’altronde, è rendere d’obbligo il pagamento da parte del mutuatario. Se, invece, il finanziamento è stato corrisposto a più mutuatari, ognuno di loro sarà obbligato a pagare la sopracitata imposta in proporzione ai requisiti economici e finanziari che agiscono velatamente sul contratto con l’ente agevolante – come, per esempio, la banca.

In ogni caso, l’istituto di credito è tenuto a versare l’imposta al tesoro dello Stato da parte del mutuatario o dei mutuatari; l’imposta sostitutiva del mutuo ipotecario rimane fino a tempo indeterminato nelle casse dell’ente agevolante, finché non viene erogata con la massima precisione la somma pattuita e richiesta.

Quanto costa un’imposta sostitutiva?

Le imposte sostitutive del mutuo, per via delle politiche economiche degli istituti bancari, sono regolate da una serie di aliquote regolamentate da loro stesso: queste ultime possono variare in base ai fini preposti al mutuo, in concordanza con il consumatore – ciò, d’altronde, fornisce un carattere dinamico alle imposte sostitutive.

La prima aliquota da tenere in considerazione è un’applicazione di ben due punti percentuali (2,00%) solo nel semplice caso in cui il mutuo fosse stato richiesto per l’acquisto, la ristrutturazione, la costruzione o qualsivoglia operazione si desideri affinché sia rivolta verso un immobile: ciò si applica se ci si esula dalle condizioni necessarie per poter procedere alla richiesta di agevolazioni nei confronti dei lavori svolti sulla prima casa.

Alla medesima aliquota è applicata, solo nel caso in cui il mutuo servisse ad acquistare il suddetto immobile – ma, talvolta, anche alle operazioni di ristrutturazione, riparazione e costruzione – una sotto-tassa anche nel caso in cui il consumatore sia agevolato, ma il mutuatario preferisca non richiedere espressamente questa agevolazione nel contratto di mutuo stipulato in accordo con l’ente agevolante o l’istituto bancario.

E’ applicata, in ogni caso, un’ulteriore aliquota del 0,25% se il mutuatario ha a disposizione un’agevolazione fiscale e decide di non applicarla all’imposta sostitutiva: ciò spazia da una miriade di casistiche, dal risanamento al restauro di un’abitazione – operazioni per cui sono previste delle importanti agevolazioni fiscali – ma anche per il semplice acquisto dell’abitazione.

La scadenza dell’imposta sostitutiva

In termini giuridici ed economici, più che “scadenza” dell’imposta sostitutiva del mutuo si parla, invece, di “decadenza dell’agevolazione”. I mutuatari, infatti, se non corrispondono e soddisfano pienamente i requisiti imposti dall’istituto bancario, saranno sottratti dalle agevolazioni fiscali, le quali, appunto, decadranno.

Questa casistica può avverarsi in una serie di casi differenti: ad esempio, l’imposta decade quando le agevolazioni fiscali relative all’acquisto della prima abitazioni scadono, oppure nel caso in cui non vengano riportate le dichiarazioni legali e giuridiche previste dalla Legge Italiana nei contratti e nella documentazione con la banca.

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