Cos’è l’estinzione anticipata del mutuo? Secondo le normative italiane, con questa espressione s’intende la possibilità, sottoscritta nei contratti di mutuo, di essere in grado di procedere ad un’estinzione anticipata del finanziamento proposto dall’ente agevolante, come la banca, restituendo completamente o solo in parte il capitale residuo del prestito.
Tale operazione consente, per lo meno sotto un certo aspetto, di risparmiare sugli interessi non ancora pagati alla banca e di conseguenza non ancora maturati.
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Le estinzioni parziali e totali
Esistono due tipi di estinzioni anticipati del mutuo: l’estinzione parziale, impiegata al momento del rimborso di una quota di capitale residuo all’ente agevolante – è un processo parallelo al mero pagamento delle rate imposte dal finanziamento e questa operazione determina, grossomodo, una riduzione della durata della rateizzazione mensile, trimestrale o semestrale e permette una rielaborazione del piano di ammortamento, sotto-operazione già in precedenza trattata in uno dei nostri articoli; e, poi, l’estinzione totale, che corrisponde in termini economici alla chiusura complessiva e definitiva del contratto di mutuo, a cui sussegue un rimborso totale della quota del capitale residuo come conteggiato nell’estinzione precedentemente richiesta all’ente bancario.
Vi è una differenza sostanziale da sottolineare, in questo caso. L’estinzione anticipata del mutuo è un’ottima idea se il suddetto mutuo è stato acceso dopo il 2 febbraio 2007, in quanto non sarà applicata alcuna penale.
Avere della liquidità da parte, infatti, e investirla nel rimborso del mutuo è un’idea eccellente se, invece, il mutuo è stato aperto dopo la data sopracitata: in questo modo, però, si dovrà incorrere in determinate penali previste dagli enti agevolanti e dalle normative dello Stato.
La normativa vigente per le penali
L’estinzione anticipata di un mutuo acceso successivamente al 2 febbraio 2007 è regolamentato da un accordo corrisposto fra l’ABI e l’Associazione dei Consumatori, cioè una normativa bilaterale datata 2 maggio 2007 che recita quanto segue.
“L’accordo determina anche l’introduzione di una clausola di salvaguardia per quei mutui che già prevedono misure della commissione di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite con l’intesa.
In questi casi: per i mutui a tasso variabile, e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, l’ulteriore riduzione sarà di 0,20 punti percentuali. Nei mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, qualora la misura contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali, si applicherà una riduzione di 0,25 punti percentuali; sarà invece di 0,15 punti percentuali con una misura inferiore a 1,25 punti percentuali.”
Come accennato dalla legge del 2007, i fattori che influenzano il calcolo della penale riguardano: il tipo di tasso, che sia fisso, variabile o misto; l’anno in cui il mutuo, ovviamente, è stato acceso – e per cui sarà stabilita l’eventuale ripercussione delle penali o meno; e l’anzianità del finanziamento, ed in particolare si valuta se ci si trova nella prima o seconda metà del piano di ammortamento previsto e concordato con la banca.
Infine, ricordiamo che la penale massima per i mutui a tasso variabile, in ogni caso, rimane dello 0,50%.