Molti sono gli interrogativi che hanno a che fare con l’atto di donazione di un bene, i quali si moltiplicano quando si parla di immobili e di tutti i diritti di godimento, le clausole e le problematiche relative a donante e donatario, che questo atto comporta.
Nel particolare, quando si parla di donazione di beni immobiliari, è bene essere a conoscenza delle condizioni in cui si trovano e a cui sono soggetti gli stessi prima di eseguire il rogito, ed è buona norma – da parte del donante – mettere al corrente di tutto, il donatario, il quale si troverà nella condizione di saper accettare o declinare con cognizione di causa solo dopo essere stato a conoscenza delle qualità, delle limitazioni e, più in generale, della situazione dell’immobile.
Molto spesso, infatti, accade che il donante abbia a che fare con una quantità di debiti ingente, e che questo, in situazione particolari, vada ad intaccare il bene donato, recando talvolta grossi disagi al donatario. Ma esaminiamo in modo più preciso tutti i casi in cui ciò avviene e definiamo quando e se un immobile donato può essere pignorato.
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Pignoramento e ipoteca
L’interrogativo più grosso è, dunque, il seguente: un immobile donato può essere pignorato? Se sì, in quali casi? La risposta, purtroppo, è positiva, ma le casistiche in cui ciò può avvenire sono particolari, perciò vale la pena analizzarle con calma.
I casi di pignoramento di un immobile donato esistono, ma sussistono solo nei casi in cui il debito a discapito del donante sia sorto prima della donazione del bene; i debiti scaturiti dopo la donazione, infatti, non possono coinvolgere, in alcun modo, l’immobile precedentemente donato. Per quanto riguarda i debiti sorti al donatario, invece, non vi sono casistiche particolari in cui il pignoramento non sia possibile: ogni debito a scapito del donatario, infatti – che sia esso antecedente o successivo alla donazione ricevuta – può trasformarsi in una possibile ipoteca sulla casa ed evolvere nel suo pignoramento.
Nei casi, invece, in cui sussista già un’ipoteca sull’immobile, al momento della donazione l’ipoteca persiste, ed il debito passa perciò a colui che eredita il bene: in queste eventualità la possibilità di pignoramento è sempre plausibile, senza ulteriori condizioni.
In ogni caso, il donatario può verificare in qualsiasi momento la presenza o meno di un’ipoteca, effettuando una visura ipocatastale sull’immobile, presso l’Agenzia delle Entrate, ufficio del Territorio; sarebbe, tuttavia, opportuno effettuare quest’accorgimento prima di accettare la donazione.
Limiti di tempo in cui effettuare l’azione di pignoramento
Oltre alla presenza, inequivocabile, dell’ipoteca, esistono, inoltre, dei limiti di tempo entro i quali il creditore ha il diritto di effettuare forzatamente l’atto di pignoramento; al di fuori di questi limiti di tempo, il creditore dovrà intentare una causa contro il donante o contro il donatario, per ottenere quel che avrebbe, altrimenti, riscosso con il pignoramento forzato e senza l’intervento di una sentenza del giudice che avrebbe attestato il fraudolento intento o la gratuità del bene trasferito.
Tale limite di tempo non deve, perciò, superare il termine massimo di dodici mesi dall’atto notarile dell’avvenuta donazione.