Normative

Lo Sblocca Italia e il cambio di destinazione d’uso

Il cambio di destinazione d’uso di un immobile è di certo un’operazione complicata e tediosa: la tanta, tantissima, forse troppa burocrazia rischia di sommergere la praticità e pragmaticità dei processi giuridici a cui vogliamo affibbiarci; tuttavia, non sempre è così: le procedure, a volte, sono parecchio lunghe ma, una volta armati di moltissima pazienza, e contattando i giusti professionisti, come dei commercialisti specializzati nell’industria edile e nel preciso ramo della giurisprudenza a cui queste leggi fanno capo, si possono avviare le procedure senza alcun problema e occuparsi della trasformazione delle funzioni degli immobili a tutto tondo.

Uno dei testi più importanti relativi al cambio di destinazione d’uso di un immobile è sicuramente lo Sblocca Italia, un documento rivoluzionario composto da decine e decine di articoli, di cui però c’interessa solo uno: il famigerato articolo 23, ampiamente soggetto alle interpretazioni legali e giuridiche in cui concorrono contesti, situazioni e la fattispecie degli interessi del consumatore in merito alla trasformazione operativa del proprio immobile.

Per complicità, attingendo all’ordinamento giuridico dello Stato, vi proponiamo di seguito un paragrafo relativo proprio al sopracitato articolo 23, che potrete mostrare ad un eventuale esperto del settore a cui chiedere consigli e far richieste circa la situazione che vi riguarda, o a cui esprimere dubbi, perplessità e domande. Ricordiamo di affidarsi solo ad esperti certificati.

I primi tre paragrafi dell’articolo 23 dello Sblocca Italia

La normativa vigente per il cambio di destinazione d’uso relativo agli immobili è regolamentata dai primi paragrafi dell’articolo 23-ter del decreto statale denominato Sblocca Italia. Di seguito rilasciamo il testo integrale del suddetto decreto, a cui è possibile accedere direttamente dalla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano.

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’ articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.

1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito.

  1. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.
  2. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell’articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l’articolo 2932 del codice civile.”

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Nando Gravino

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