Sarà sicuramente capitato di chiedersi se e quali tasse si sarebbero pagate in caso di vendita di un immobile.
In linea generale vale la regola che si dovranno versare dei tributi nel caso in cui la vendita dell’immobile generi una plusvalenza, ovvero quando dalla vendita del nostro immobile ricaviamo una somma maggiore di quella versata per acquistarlo.
Ovviamente non tutte le vendite con plusvalenza sono tassate, e non tutti i proprietari devono pagare questo tributo. Vedremo di seguito quali sono le casistiche.
Ci sono due modalità per pagare questi tributi: la maniera ordinaria e quella separata.
Come anticipato, ci sono casi dove le vendite sono tassate, mentre casi dove la vendita non richiede il versamento del tributo.
I casi nei quali è prevista una tassazione quando dalla vendita si genera una plusvalenza, cioè quando vendiamo il nostro immobile ad un prezzo superiore quello di acquisto, nei cinque anni successivi all’acquisto dello stesso.
Ipotizziamo di aver acquistato una casa per 300 mila euro e di venderla dopo 3 anni ad un prezzo di 350 mila euro. I 50 mila euro di plusvalenza sono quelli che andranno tassati.
La tassazione sulla plusvalenza si applica su tutti gli immobili venduti entro 5 anni dal loro acquisto, e che non sono stati ottenuti dal venditore a seguito ad una successione ereditaria. Occorre inoltre che gli immobili in questione non siano stati indicati come residenza del venditore stesso (o di un suo familiare) nel tempo che intercorre tra l’acquisto e la vendita dell’immobile.
Uno dei due modi per versare i tributi sulla plusvalenza generata dall’immobile, è la tassazione ordinaria.
Questo metodo di tassazione prevede che la plusvalenza generata vada a finire nel reddito complessivo e sia calcolata in cumulato con altri redditi imponibili ai fini irpef.
Occorrerà quindi calcolare l’aliquota irpef per lo scaglione di riferimento, per poter quindi riportare il valore finale sulla dichiarazione dei redditi.
Il secondo metodo di versamento dei tributi per la plusvalenza generata è quella della tassazione separata.
Questo metodo prevede che alla plusvalenza generata si applichi un’imposta sostitutiva del 20%.
Per utilizzare questo metodo di tassazione, occorre che il contribuente venditore ne faccia espressa richiesta al notaio durante la vendita.
Il notaio avrà poi il compito di provvedere al versamento dell’imposta,ricevendo il pagamento dal venditore stesso. Solo successivamente verrà comunicato il dato all’agenzia delle entrate.
È senza dubbio più conveniente, visto che generalmente l’aliquota minima per la tassazione ad irpef è del 23%
Inoltre, il contribuente, avvalendosi della tassazione separata, sarà esonerato da controlli fiscali straordinari e accertamenti induttivi.
Come già anticipato, ci sono alcune casistiche dove la plusvalenza non viene tassata.
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